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STATUTO DEL COMUNE DI BRUSSON
Pubblicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 14 del 26.03.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 dicembre 2001.
Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.05.2008
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INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Fonti
art. 2 – Principi fondamentali
art. 3 - Finalità
art. 4 - Programmazione e cooperazione
art. 5 - Territorio
art. 6 - Sede
art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 8 – Utilizzo delle lingue
art. 9 - Toponomastica
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
art. 10 - Organi
art. 11 - Consiglio
art. 12 – Competenze del consiglio
art. 13 – Adunanze e convocazioni del consiglio
art. 14 – Funzionamento del consiglio
art. 15 - Consiglieri
art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri
art. 17 - Gruppi consiliari
art. l8 - Commissioni consiliari
art. 19 - Giunta
art. 20 – Nomina della giunta
art. 21 – Competenze della giunta
art. 22 – Composizione della giunta
art. 23 – Funzionamento della giunta
art. 24 - Sindaco
art. 25 - Competenze amministrative del sindaco
art. 26 - Competenze di vigilanza del sindaco
art. 27 – Ordinanze del sindaco
art. 28 - Vicesindaco
art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco
art. 30 - Delegati del sindaco
TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE
art. 31 - Segretario comunale ed uffici
art. 32 - Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
art. 33 - Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
art. 34 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale
art. 35 - Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale
art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale
art. 37 - Albo del comune
TITOLO IV - SERVIZI
art. 38 - Forme di gestione
TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE
Art. 39 – Principi
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE
art. 40 - Cooperazione
art. 41 - Comunità montane
art. 42 – Consorterie e Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
TITOLO VII - ISTITUTI DI DEMOCRAZIA E DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
art. 43 - Partecipazione popolare
art. 44 - Assemblee consultive
art. 45 - Interventi nei procedimenti
art. 46 - Istanze
art. 47 - Petizioni
art. 48 - Proposte
art. 49 - Associazioni
art. 50 - Referendum
art. 50/bis - Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni
art. 51 – Effetti dei referundum propositivi e consultivi
art. 52 - Accesso
art. 53 - Informazione
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
art. 54 – Statuto e sue modifiche
art. 55 - Regolamenti
art. 56 - Difensore civico
TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 57 - Norme transitorie
art. 58 - Norme finali
ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA
ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE
ALLEGATO C - PLANIMETRIA
COMUNE DI BRUSSON
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Fonti
1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, applicativa degli articoli 5, 116, 128 e 129 della costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e della legge costituzionale 23 settembre 1993, n.2.
Art. 2
Principi fondamentali
1. La comunità di Brusson, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i principi di cui al presente statuto.
3. Il comune di Brusson ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il comune di Brusson è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune di Brusson tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune di Brusson, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune di Brusson dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune di Brusson, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il comune di Brusson, gli altri comuni, le comunità montane e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
12. Il comune di Brusson promuove la crescita di una cultura di pace basata sul diritto all’autodeterminazione dei popoli, sulla messa al bando della guerra, sulla cooperazione e la solidarietà tra i popoli, gli stati e gli individui.
13. Il comune di Brusson protegge e valorizza le proprie secolari caratteristiche etniche, linguistiche e culturali, incoraggiando la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico della comunità.
Art. 3
Finalità
1. Il comune di Brusson promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, ai valori ed agli obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune di Brusson persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune di Brusson è costituita dal suo ambito territoriale.
4. Il comune di Brusson persegue con la propria azione i seguenti fini:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, agricole, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita; ciò si svilupperà attraverso la partecipazione del Comune alle società che abbiano lo scopo di valorizzare la risorsa “neve” mediante impianti sciistici di discesa e di fondo ed a quelle che intendono sfruttare le risorse necessarie alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie e dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie e dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario alle esigenze delle comunità titolari;
f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative del comune di Brusson, l’accesso agli atti e documenti, l’informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti, garantendo l’imparzialità, la trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione comunale.
5. Il comune di Brusson partecipa alle associazioni regionali, nazionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
Art. 4
Programmazione e cooperazione
1. Il comune di Brusson realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
2. Il comune di Brusson concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione, di complementarietà e, limitatamente alla regione, di sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune di Brusson.
4. Il comune di Brusson promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali, anche di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.
Art. 5
Territorio
1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate : Arcesaz, Curien, Graines, Fenilliaz, Estoul, Pasquier, La Pila, Fontaine, Vollon, Extrepieraz, costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq 55,34 e confina con i Comuni di Ayas, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Challand-Saint-Anselme, Emarese, Saint-Vincent,
Art. 6
Sede
1. La sede del Comune di Brusson, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sita nel Capoluogo Place de la Commune n. 1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.
Art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome BRUSSON nonché con lo stemma approvato con d.p.r. 24 giugno 1977, come da bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 24 giugno 1977 come da bozzetto allegato sub B.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.
4. Distintivo del sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d’Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. L’uso dello stemma, del gonfalone, della fascia del sindaco e delle bandiere è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
Art. 8
Utilizzo delle lingue
1. Nel comune di Brusson la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune di Brusson riconosce piena dignità al patois, lingua franco-provenzale, quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso del francese, dell’italiano e del patois.
4. Tutte le deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua italiana e/o in lingua francese.
5. Gli interventi in patois sono replicati in francese od in italiano su espressa richiesta, ai fini dell’eventuale verbalizzazione.
6. Per l’applicazione di quanto previsto nei commi precedenti, il comune di Brusson promuove e favorisce nell’ambito delle sue competenze, iniziative atte a dare concretezza all’applicazione dell’art. 38 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ed al mantenimento, all’utilizzo e alla valorizzazione del patois, anche ai sensi della legge n. 482/1999.
Art. 9
Toponomastica
1. Il nome del comune, delle località, delle frazioni, degli alpeggi, delle montagne, dei torrenti e dei canali irrigui si identifica con quello usualmente impiegato dalla comunità e/o risultante da titoli attestati storicamente.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate.
TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
Art. 10
Organi
1. Sono organi del comune di Brusson il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.
Art. 11
Consiglio
1. Il consiglio, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico sull’attività amministrativa del comune di Brusson.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L’elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
Art. 12
Competenze del consiglio
1 Il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54:
a statuto dell’ente e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;
b regolamento del consiglio;
c bilancio preventivo e relative variazioni;
d rendiconto;
e costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
f istituzione e ordinamento dei tributi;
g adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
h nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2 Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n.
3 Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
a i regolamenti comunali, con esclusione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
b i piani finanziari e i progetti preliminari di opere pubbliche il cui importo a base d’asta sia pari o superiore a 200.000 Euro;
c le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
d l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e la partecipazione a società di capitali;
f la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
g gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;
h la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
i la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
j la nomina della commissione edilizia;
k gli statuti delle aziende speciali;
l i pareri sugli statuti delle consorterie;
m la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
n il trasferimento della sede comunale;
o gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
p approva gli indirizzi generali di governo;
q gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
Art. 13
Adunanze e convocazioni del consiglio
1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L’ordine del giorno deve essere notificato ai consiglieri per iscritto almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza l’ordine del giorno è notificato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa del sindaco o su richiesta di otto consiglieri o di centocinquanta elettori.
6. Nel caso in cui otto consiglieri assegnati o centocinquanta elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.
7. Qualora il consiglio venga riunito su istanza di centocinquanta elettori, è ammessa la partecipazione alla seduta di un referente degli elettori al fine di illustrare la proposta presentata.
8. Il sindaco non è obbligato a riunire il consiglio entro il termine di cui al comma 6 qualora l’istanza riguardi una materia non riservata alla competenza di tale organo; in questo caso l’istanza viene inserita all’ordine del giorno della prima adunanza successiva.
Art. 14
Funzionamento del consiglio
1 Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2 Il regolamento interno stabilisce:
a la costituzione dei gruppi consiliari;
b le modalità di convocazione del consiglio;
c le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
d la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
e le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;
f la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
g l’organizzazione dei lavori;
h la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
i in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3 In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’articolo 8, commi 3, 4 e 5.
4 Il consiglio è riunito validamente con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5 Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza. Sono fatti salvi i diversi termini di deposito previsti dalla legge.
6 Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese, ad eccezione dei casi in cui la legge o il regolamento prevedono espressamente la votazione a scrutinio segreto.
7 Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
8 In seconda convocazione, le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervengano almeno sette componenti del consiglio.
9 Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l’assessore delegato.
Art. 15
Consiglieri
1 I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri
1 I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune di Brusson ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato, secondo la disciplina del regolamento.
2 I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione inerente l’attività amministrativa e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
3 Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
4 Ciascun consigliere è tenuto di norma ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5 Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse. Sono fatti salvi i diversi termini di deposito previsti dai Regolamenti e atti comunali.
6 I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.
Art. 17
Gruppi consiliari
1 I consiglieri possono costituirsi in gruppi, come previsto dal regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2 Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3 Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 18
Commissioni consiliari
1 Il consiglio si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2 Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3 Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell’attività amministrativa ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall’assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4 Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
Art. 19
Giunta
1 La giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune di Brusson.
2 Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
3 Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4 Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio.
Art. 20
Nomina della giunta
1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata, dal sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.
2. Il sindaco deve dare entro trenta giorni adeguata comunicazione della formazione della giunta al consiglio, nella stessa adunanza il consiglio approva gli indirizzi generali di governo.
Art. 21
Competenze della giunta
1 La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune di Brusson, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2 La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3 In particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
a riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
b propone gli atti di competenza del consiglio;
c approva i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, nonché i progetti preliminari il cui importo a base d’asta sia inferiore a 200.000 Euro;
d svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
e individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, determinando l’ammontare dei trasferimenti, qualora non rientrino nella competenza degli organi amministrativi ;
f individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 113 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
g approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
h dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni;
i approva la dotazione organica del personale e le relative variazioni;
j dispone la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari
k provvede alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice per l’aggiudicazione degli appalti mediante appalto–concorso e per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;
m conferisce gli incarichi professionali e quelli di collaborazione e consulenza esterna, e ne riferisce nella prima seduta consiliare utile;
n approva gli accordi di contrattazione decentrata;
o vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
p in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale, anche tramite il riconoscimento di marchio.
q procede, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, all’assegnazione dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa sulle relative quote di bilancio.
4 Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 la giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell’art. 46, comma 3 della legge medesima.
Art. 22
Composizione della giunta
1 La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da quattro assessori.
2 Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3 Il sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro 30 giorni, può revocare uno o più assessori.
4 Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro trenta giorni.
5 La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.
6 La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.
Art. 23
Funzionamento della giunta
1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, considerati gli argomenti proposti dai singoli assessori; in caso di suo legittimo impedimento la giunta è presieduta dal vicesindaco o, in caso di mancanza di entrambi, da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
5. La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.
Art. 24
Sindaco
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut spécial de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de la Commune de Brusson et d’agir exclusivement pour le bien public”. “Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse del Comune di Brusson e di operare esclusivamente per il bene pubblico.”.
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 25
Competenze amministrative del sindaco
1 Il sindaco esercita le seguenti competenze:
a rappresenta il comune di Brusson ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
b sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune di Brusson ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
c presiede il consiglio e la giunta;
d coordina l’attività dei singoli assessori;
e può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;
f nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
g sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
i nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi;
j può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
k promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
l convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
m adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
n rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie; tali competenze vengono esercitate dal Dirigente del servizio associato dello “Sportello Unico degli Enti Locali” durante la partecipazione del Comune a tale servizio e limitatamente ai periodi di attivazione dei relativi tipi di procedimento;
o emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
p provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’articolo
q qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
r determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune;
s nel caso di assenza di figure dirigenziali i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vice - Sindaco;
t partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
2 Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3 I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti,ordinanze determine.
Art. 26
Competenze di vigilanza del sindaco
1 Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilan-za:
a acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune di Brusson;
c compie atti conservativi dei diritti del comune di Brusson;
d può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall’ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio;
e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal comune di Brusson svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 27
Ordinanze del sindaco
1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo del comune. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dall’assessore delegato dal primo ai sensi dello statuto.
Art. 28
Vicesindaco
1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta.
2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell’articolo 24, comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.
Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco.
1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.
Art. 30
Delegati del sindaco
1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. I consiglieri possono essere oggetto di delega nei casi di celebrazione di matrimoni o di partecipazione a convegni.
5. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.
TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE
Art. 31
Segretario comunale ed uffici
1. Il comune di Brusson ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell’attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizione di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
5. Il segretario comunale roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale.
6. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.
Art. 32
Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
1 Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonchè delle direttive del sindaco, con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2 Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
a predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
c assunzione provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, attraverso la gestione delle quote di bilancio assegnate nei centri di responsabilità di spesa per l’acquisizione dei fattori produttivi;
d responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
e atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
f atti di amministrazione e di gestione del personale;
g atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
h attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
i presidenza delle commissioni di gara;
j verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
k verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’attività degli uffici e del personale.
Art. 33
Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
1. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi inoltre esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze il parere in ordine alla regolarità tecnica anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento.
3. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta e’ inoltre acquisito , se necessario, il parere di regolarita’ contabile, nonché, qualora l’atto comporti impegno di spesa , l’attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità;
5. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
Art. 34
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale
1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all’organo regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività degli atti deliberativi del comune di Brusson.
Art. 36
Organizzazione degli uffici e del personale
1 L’organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Brusson è attuata tramite un'attività per programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
a distinzione fra funzioni di direzione politica e di gestione amministrativa;
b organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
c analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
d individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra gli uffici;
f avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, mirando ad un elevato grado di soddisfazione per l’utenza;
g massima flessibilità delle strutture e del personale.
2 L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune di Brusson, è articolata in uffici e/o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati; con apposito regolamento viene disciplinato l’ordinamento degli uffici e dei servizi e vengono altresì stabiliti i criteri e le modalità di nomina e di revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.
3 Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4 Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
Art. 37
Albo del comune
1. Il sindaco individua nell’edificio comunale un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il comune può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità – notizia di natura informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma 1.
4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
TITOLO IV
SERVIZI
Art. 38
Forme di gestione
1. Il comune di Brusson assicura l’erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE
Art. 39
Principi
1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Il Comune di Brusson tutela i diritti del contribuente attraverso l’adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE
Art. 40
Cooperazione
1. L'attività del comune di Brusson diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.
Art. 41
Comunità montana
1. Fanno parte del consiglio della comunità montana il sindaco o il vicesindaco con onere in capo al sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
2. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire nel primo Consiglio Comunale nel quale il Sindaco comunica la composizione della Giunta.
3. Il consiglio delibera l’esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da apposite convenzioni tra gli enti che stabiliscono, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4, vengono approvate dalla giunta comunale.
6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune di Brusson trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni.
7. Il consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
8. Con le convenzioni di cui al comma 5 vengono stabiliti e definiti l’oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
Art. 42
Consorterie e Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario
1. Il comune di Brusson adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
3. In tale caso il consiglio provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La giunta esprime i pareri previsti dall’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.
7. Il comune promuove e sostiene l’attività dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all’interesse generale dell’attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell’ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l’utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi.
TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Art. 43
Partecipazione popolare
1. Il comune di Brusson valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza dell’attività stessa, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Per gli stessi fini, il comune di Brusson privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
3. Il comune di Brusson prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante regolamenti.
4. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
5. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti fondamentali del comune di Brusson sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
6. L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o domiciliate sul territorio comunale.
Art. 44
Assemblee consultive
1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune di Brusson con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta del consiglio o di centocinquanta elettori, entro quarantacinque giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni risultanti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare, in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.
Art. 45
Interventi nei procedimenti
1. L’azione del comune di Brusson si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 o dal regolamento comunale di disciplina degli istituti di partecipazione popolare.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici avvisi od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.
Art. 46
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati, le consorterie, i consorzi e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale della questione.
Art. 47
Petizioni
1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità ed i casi di irricevibilità sono stabiliti con regolamento. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune di Brusson a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza.
Art. 48
Proposte
1. Centocinquanta elettori possono presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del sindaco all’organo competente, il quale è tenuto ad acquisire sulle stesse i pareri e le attestazioni previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. L’organo competente sente un referente dei proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune di Brusson ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte al referente dei soggetti proponenti.
Art. 49
Associazioni
1. Il comune di Brusson valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante l’incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul territorio comunale.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune di Brusson.
4. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi possono essere invitati, su richiesta, da parte delle commissioni consiliari, in base al regolamento del consiglio.
Art. 50
Referendum
1 Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2 I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3 Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all’anno.
4 Il referendum può essere promosso:
a dalla giunta comunale;
b dal consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati;
c da trecento elettori.
5 L’ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio comunale previo parere del segretario comunale che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6 La consultazione deve tenersi in un’unica giornata, entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7 I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
8 I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
9 I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
10 L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo del comune e nel bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d’Aosta.
art. 50/bis
Modalità e termini per la raccolta delle sottoscrizioni
1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum da parte di almeno 300 elettori i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentare al Segretario comunale copia del quesito referendario proposto. Di tale iniziativa referendaria è dato annuncio alla popolazione mediante la pubblicazione, a cura del Segretario Comunale di apposito avviso all'Albo Pretorio Comunale.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata il quesito referendario proposto.
3. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura di almeno uno dei promotori al Segretario Comunale, il quale li autentica apponendo ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli autenticati. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme debbono essere autenticate da un notaio, dal Segretario Comunale o da un dipendente incaricato dal Sindaco. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. La presentazione delle firme deve essere fatta alla Segreteria comunale entro 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di autenticazione dei fogli da parte del Segretario Comunale ai sensi del comma 3.
6. Il deposito presso la Segreteria comunale dei fogli contenenti le firme, di almeno 300 elettori, costituisce la richiesta di referendum, sulla quale si esprimerà il Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto.
Art. 51
Effetti dei referendum propositivi e consultivi
1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. L’approvazione del referendum propositivo comporta invece l’approvazione dell’atto che è alla base della proposta; tale atto entra pertanto a far parte dell’ordinamento del comune di Brusson.
Art. 52
Accesso
1. Al fine di rendere trasparente l’attività dell’amministrazione, ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli uffici ed agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.
Art. 53
Informazione
1 Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.
2 L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, secondo quanto previsto anche all’articolo 37, comma 3.
3 La comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo deve essere esatta, tempestiva e completa, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4 La giunta, adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonchè all’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 54
Statuto e sue modifiche
1 Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune di Brusson.
2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno trecento elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’articolo 48, fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 50 e 51.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio secondo la legge regionale.
4. Il Comune di Brusson invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione Valle d’Aosta, per la sua conservazione.
Art. 55
Regolamenti
1. Il comune di Brusson emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune di Brusson è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell’articolo 48.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli articoli 50 e 51.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti, dopo l’adozione da parte dell’organo competente, sono pubblicati all’albo del comune per la durata di quindici giorni.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 56
Difensore Civico
1. Il Comune di Brusson provvederà alla stipula di apposita convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'utilizzo della struttura esistente del Difensore Civico a livello regionale.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
Norme transitorie
1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.
3. E’ abrogato lo statuto vigente, quale approvato con deliberazione consiliare n.
Art. 58
Norme finali
1. L’organo competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno.
3. Fino all’adeguamento dei regolamenti si applicano le disposizioni legislative e statutarie sopravvenute.