
Normativa e Deliberazioni di Riferimento:
La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, e viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali a decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte e sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98). Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono tenuti, entro il 30 Ottobre successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere comunicata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale con la modulistica di seguito esposta.
La denuncia di cessazione, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio tributi al numero 0125/300132 o tramite posta elettronica all'indirizzo tributi@comune.brusson.ao.it
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