Attività di Tipo A:
1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo.
2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.
3. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;
c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati.
Attività di Tipo B:
1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività.
2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:
a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati;
c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela.