Descrizione
Ricordiamo che il 16 DICEMBRE vi è la scadenza dell'Acconto dell’IMU e della TASI (tassa sui servizi indivisibili), di seguito sintetizziamo le principali novità che saranno maggiormente illustrate nelle apposite sezioni del sito:
Il versamento è in autoliquidazione, quindi il contribuente non riceverà nessun modello da parte degli uffici comunali ma sarà lo stesso utente a provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24 , con mezzi propri o tramite terzi.
Per facilitare questa operazione oltre a tutte le informazioni che potere richiedere all’ufficio tributi del comune , si è messo a disposizione nella sezione denominata Calcolo online , un programma per la determinazione dell’imposta e la predisposizione degli F24.
IMU – Imposta Municipale Propria
Ricordiamo l’esenzione da tale Imposta dalle abitazioni destinate a prima casa (escluse A/1-A/8-A/9) e le relative pertinenze.
Aliquote (invariate rispetto al 2015)
· Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 4 per mille ;
- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille;
- Aliquota per i fabb. produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
- Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti (ascendenti e discendenti ) di primo grado con contratto regolarmente registrato ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze -questa aliquota viene applicata per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze (secondo il dettato degli artt. 9-10 del Regolamento Comunale in materia ) che non rientrino nella fattispecie dell'art. 15 bis - 4 per mille
Art. 15 Bis - Riduzione di Imposta per le Unità Immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo Grado
A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Aree Edificabili - Dal 13 gennaio 2015 è operativa la variante generale del Piano Regolatore comunale per cui ricordiamo che per le zone Cd (zone alberghiere ) e Ba (residenziali) sono soggette al pagamente dell'Imu come aree edificabili .
Per verificare la posizione dei Vostri terreni all'interno del Piano Regolatore vigente è possibile visionare lle cartografie presenti nel seguente link ( tavole P4 .........):
Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Aliquote ( invariate rispetto al 2015)
La base imponibile è uguale all’Imu;
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 - (solo per le cat. A1/A8-A9) 0,5 per mille
Aliquota per comodati 0,5 per mille
Aliquota per locati a residenti 0,5 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione 0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili Azzeramento
Sono introdotte le seguenti riduzioni della TASI:
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 50%;
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 10.000 : riduzione del 50%
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: imposta non dovuta – riduzione aliquota del 100% ;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: imposta non dovuta riduzione aliquota del 100%
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: riduzione del 50% (1000 dal punto di raccolta più vicino);
- immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l’accessibilità: riduzione del 50%;
La ripartizione tra titolare del diritto reale sulle unità catastali nella misura del 90 per cento dell’ammontare complessivo mentre la restante parte (10%) è corrisposta dall'utilizzatore.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali
Il versamento è in autoliquidazione, quindi il contribuente non riceverà nessun modello da parte degli uffici comunali ma sarà lo stesso utente a provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24 , con mezzi propri o tramite terzi.
Per facilitare questa operazione oltre a tutte le informazioni che potere richiedere all’ufficio tributi del comune , si è messo a disposizione nella sezione denominata Calcolo online , un programma per la determinazione dell’imposta e la predisposizione degli F24.
IMU – Imposta Municipale Propria
Ricordiamo l’esenzione da tale Imposta dalle abitazioni destinate a prima casa (escluse A/1-A/8-A/9) e le relative pertinenze.
Aliquote (invariate rispetto al 2015)
· Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 4 per mille ;
- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille;
- Aliquota per i fabb. produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
- Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti (ascendenti e discendenti ) di primo grado con contratto regolarmente registrato ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze -questa aliquota viene applicata per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze (secondo il dettato degli artt. 9-10 del Regolamento Comunale in materia ) che non rientrino nella fattispecie dell'art. 15 bis - 4 per mille
Art. 15 Bis - Riduzione di Imposta per le Unità Immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo Grado
A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Aree Edificabili - Dal 13 gennaio 2015 è operativa la variante generale del Piano Regolatore comunale per cui ricordiamo che per le zone Cd (zone alberghiere ) e Ba (residenziali) sono soggette al pagamente dell'Imu come aree edificabili .
Per verificare la posizione dei Vostri terreni all'interno del Piano Regolatore vigente è possibile visionare lle cartografie presenti nel seguente link ( tavole P4 .........):
Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Aliquote ( invariate rispetto al 2015)
La base imponibile è uguale all’Imu;
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 - (solo per le cat. A1/A8-A9) 0,5 per mille
Aliquota per comodati 0,5 per mille
Aliquota per locati a residenti 0,5 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione 0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili Azzeramento
Sono introdotte le seguenti riduzioni della TASI:
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 50%;
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 10.000 : riduzione del 50%
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: imposta non dovuta – riduzione aliquota del 100% ;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: imposta non dovuta riduzione aliquota del 100%
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: riduzione del 50% (1000 dal punto di raccolta più vicino);
- immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l’accessibilità: riduzione del 50%;
La ripartizione tra titolare del diritto reale sulle unità catastali nella misura del 90 per cento dell’ammontare complessivo mentre la restante parte (10%) è corrisposta dall'utilizzatore.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 21/12/2016 10:04:18