Regione Autonoma Valle d’Aosta / Région Autonome Vallée d’Aoste (Apre il link in una nuova scheda)

Avviso Scadenza SALDO Imu/Tasi anno 2019

AVVISO SCADENZA SALDO IMU/TASI 2019 Ricordiamo che il 16 DICEMBRE vi è la scadenza della Rata dell’IMU e della TASI , di seguito sintetizziamo le informazioni per il calcolo che saranno maggiormente illustrate nelle apposite sezioni. Il...
Data:

28 novembre 2019

Tempo di lettura:

4 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

AVVISO SCADENZA SALDO IMU/TASI 2019
Ricordiamo che il 16 DICEMBRE vi è la scadenza della Rata dell’IMU e della TASI , di seguito sintetizziamo le informazioni per il calcolo che saranno maggiormente illustrate nelle apposite sezioni.

Il versamento è in autoliquidazione, quindi il contribuente non riceverà nessun modello da parte degli uffici comunali ma sarà lo stesso utente a provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24 , con mezzi propri o tramite terzi.

Per facilitare questa operazione oltre a tutte le informazioni che potere richiedere all’ufficio tributi del comune , si è messo a disposizione nella sezione denominata Calcolo online un programma per la determinazione dell’imposta e la predisposizione degli F24 per il versamento .

Aliquote determinate con Delibera di consiglio n. 2 del 01 marzo 2019
IMU – Imposta Municipale Propria

(Aliquote invariate rispetto al 2018)
• Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 4 per mille con detrazione massima di € 200,00;
• Aliquota Ridotta ( In applicazione all’art. 17 del Regolamento Comunale Imu) per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti (ascendenti e discendenti) di primo grado con contratto regolarmente registrato ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (secondo il dettato degli artt. 9-10 del regolamento comunale in materia) che non rientrino nelle fattispecie dell’art. 15 bis* 4 per mille
• Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille;

• Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

Ricordiamo l’esenzione da tale Imposta dalle abitazioni destinate a prima casa (escluse A/1-A/8-A/9) e pertinenze della stessa,

Versamento tramite F24 – Codice Comunale B230
Codice Tributo 3912 Abitazione principale e relative pertinenze – A1/A8/A9
3916 Aree fabbricabili (tutto al Comune)
3918 Altri fabbricati (tutto al Comune) – cat. catastali A/B/C
3925 Immobili di cat. D produttivi (tutto alla Stato)

*si ricorda che l'art. 15 bis della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per IMU/TASI su abitazione principale:
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)


TASI - Tributo sui servizi indivisibili

(Aliquote invariate rispetto al 2018)
La base imponibile è uguale all’Imu;
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (solo per gli immobili di Lusso) cat. A/1 - A/8 e A/9 0,5 per mille
Aliquota per comodati 0,5 per mille
Aliquota per locati a residenti 0,5 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione 0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili Azzeramento

Vengono prorogate le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 50%;
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 10.000 : riduzione del 50%
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: imposta non dovuta – riduzione aliquota del 100% ;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: imposta non dovuta riduzione aliquota del 100%
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: riduzione del 50% (1000 dal punto di raccolta più vicino);
- immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l’accessibilità: riduzione del 50%;


Versamento tramite F24 – Codice Comunale B230 – Codice tributo 3961 Altri Fabbricati


Ricordiamo che è possibile utilizzare il calcolatore online per fare i calcoli e stampare gli F24 precompilati per il versamento

Allegati

Documenti

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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 28/11/2019 11:59:30

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