Descrizione
La Scadenza dell' Imu relativa all'annualità 2020 è fissata per il 16 Dicembre 2020 .
La Regione Valle d'Aosta con la Legge regionale 21 aprile 2020, n, 5 con l'art. 2 c. 1 lett. b) aveva previsto il differimento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, FATTA ECCEZIONE per la quota d'imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
In base a questa previsione normativa in sede versamento del Saldo bisognerà corrispondere anche la quota dell'acconto ( chi avesse comunque effettuato il versamento della prima rata potrà corrispondere solo la differenza a saldo).
Novità 2020
Tasi - è stata eliminata come componente d' Imposta ed è stata accorpata all'Imu
cod. tributo 3961 non è più da Versare
Imu - Aliquote
- Altri Fabbricati (Seconde case, Case a Disposizione , ecc) - 8,10 per mille
- Aliquota per le Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 4,50 per mille
- Aliquota per gli immobili concessi ad Uso Gratuito a parenti (ascendenti e Discendenti ) di primo grado con contratto regolarmente Registrato ed utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze 4,50 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 . A Condizione che siano Classificati Rurali a catasto e che ci sia un contratto registrato ad un coltivatore diretto a titolo principale - Esenti
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) fondamentale la dichiarazione Esenti
- Terreni agricoli Esenti
- Aree edificabili 7,6 per mille
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 8,10 per mille
AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Acconto
Normativa di riferimento
Il DL 19/05/2020 N. 34 all’art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico) stabilisce che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), per il settore turistico
La norma stabilisce che non sia dovuta la prima rata dell’IMU per
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La disposizione, in relazione agli immobili sub lett. b) dell’art. 177 c.1, fa rientrare nell’esenzione gli immobili in cui vengono esercitate attività turistiche:
- rientranti nella categoria catastale D/2
- E immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, pertanto anche appartenenti ad altre categorie catastali.
Si rammenta che a differenza della fattispecie relativa agli stabilimenti balneari e termali, il legislatore per tutti gli immobili sub lett. b) dell’art. 177 c.1, concede l'agevolazione " a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".
Saldo :
Normativa
“Il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis) ha stabilito che non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa agli immobili nei quali vengono svolte le attività di cui ai codici ATECO indicati nell'all. 2 del Decreto. Le condizioni per usufruire di questa agevolazione sono:
• che i proprietari degli immobili coincidano con i soggetti che svolgono le attività oggetto di agevolazione;
• che gli immobili siano situati in territori appartenenti alle c.d. "zone rosse".
Normativa di riferimento
Il DL 19/05/2020 N. 34 all’art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico) stabilisce che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), per il settore turistico
La norma stabilisce che non sia dovuta la prima rata dell’IMU per
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La disposizione, in relazione agli immobili sub lett. b) dell’art. 177 c.1, fa rientrare nell’esenzione gli immobili in cui vengono esercitate attività turistiche:
- rientranti nella categoria catastale D/2
- E immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, pertanto anche appartenenti ad altre categorie catastali.
Si rammenta che a differenza della fattispecie relativa agli stabilimenti balneari e termali, il legislatore per tutti gli immobili sub lett. b) dell’art. 177 c.1, concede l'agevolazione " a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".
Saldo :
Normativa
“Il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis) ha stabilito che non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa agli immobili nei quali vengono svolte le attività di cui ai codici ATECO indicati nell'all. 2 del Decreto. Le condizioni per usufruire di questa agevolazione sono:
• che i proprietari degli immobili coincidano con i soggetti che svolgono le attività oggetto di agevolazione;
• che gli immobili siano situati in territori appartenenti alle c.d. "zone rosse".
ATTENZIONE : Le predette misure agevolative per le attività produttive potrebbero subire modifiche in fase di conversione in Legge dei Decreti emanati
Allegati
Link
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 19/03/2025 11:21:21