Subingresso nell'attività di tipo A:
Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A si effettua nel trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte;
Subingresso nell'attività di tipo B:
Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010. (21)
E' ricolto a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).